LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI GENOVA 
                             Sezione 14 
 
    Riunita con l'intervento dei signori: 
      Delucchi Marcello - Presidente e relatore; 
      Marcenaro Eugenio - Giudice; 
      Vinciguerra Gabriele - Giudice. 
    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  n.  2287/2015,
depositato il 15 dicembre 2015 avverso diniego rimborso n. 2015/83712
IRPEF-Altro 2011; 
    Contro: Agenzia Entrate - Direzione provinciale Genova,  proposto
dal ricorrente: Scimia Michele - via  Carlo  Orgiero,  13/3  -  16151
Genova (GE). 
 
                             Conclusioni 
 
    Per il ricorrente: 
      Per i motivi sopra esposti si chiede all'on.le Corte: 
        1) in via pregiudiziale, sospensione del processo e ordinanza
di rinvio degli atti alla Corte costituzionale ex articolo  23  delle
legge 87/1953 (previa notifica a cura della Segreteria alle Parti, al
Presidente del Consiglio dei ministri e comunicazione della stessa ai
Presidenti di Camera e Senato, allegato 9: indirizzario) affinche' la
Corte dichiari l'illegittimita' delle  norme  impugnate  peri  motivi
illustrati per violazione dell'articolo 3 della Costituzione; 
        2) nel  merito,  raccoglimento  del  ricorso  e  la  condanna
dell'Agenzia al rimborso della somma di € 169,12  oltre  interessi  a
decorrere dal 23 agosto 2011; 
        3) sulle  spese,  la  condanna  dell'Agenzia  alle  spese  di
giudizio, nella somma che il ricorrente si riserva di dettagliare. 
      Per l'Agenzia delle entrate: 
        Chiede   a   codesta   onorevole    Commissione    tributaria
provinciale, respinta l'istanza di  sospensione  del  processo  e  di
rinvio degli atti alla Corte costituzionale, di rigettare il  ricorso
e confermare il diniego impugnato. 
    Con  la  condanna  del  ricorrente  alle  spese   del   giudizio,
maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione  delle
spese del procedimento di mediazione ai sensi  dell'articolo  17-bis,
comma 10, del decreto legislativo n. 546/1992. 
 
                      Svolgimento del processo 
 
    Con decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito in  legge  24
luglio 2008, n. 126 (recante "Disposizioni urgenti per  salvaguardare
il potere di acquisto delle famiglie") le somme erogate  nel  periodo
dal 1° luglio 2008  al  31  dicembre  2008  a  livello  aziendale  in
relazione, tra l'altro, a incrementi di produttivita', innovazione ed
efficienza  organizzativa  e  altri  elementi  di  competitivita'   e
redditivita' legati  all'andamento  economico  dell'impresa,  vennero
assoggettate ad una  imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul  reddito
delle persone fisiche e delle addizionali regionali e  comunali  pari
al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di € 3.000,00
lordi (articolo 2). In particolare venne stabilito: 
      a) che i redditi  di  cui  innanzi  non  concorrevano  ai  fini
fiscali e della determinazione della situazione economica equivalente
alla formazione del reddito complessivo del  percipiente  o  del  suo
nucleo familiare entro il limite anzidetto; 
      b) che la disposizione aveva "natura sperimentale" e; 
      c)  che  la  normativa  trovava  "applicazione  con   esclusivo
riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da  lavoro
dipendente non superiore, nell'anno 2007, a € 30.000,00". 
    Tale disposizione di favore (poiche' applicava  il  regime  della
tassazione  separata  -   normalmente   piu'   vantaggiosa   per   il
contribuente rispetto al  regime  ordinario  -  a  somme  costituenti
reddito  comunque  prodotto  nell'annualita'  soggette  ad   aliquota
progressiva) venne sostanzialmente prorogata negli  anni  successivi.
In particolare - e per quanto  qui  interessa  -  l'articolo  53  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito  in  legge  30  luglio
2010, n. 122 stabili' che "per il periodo dal 1° gennaio 2011  al  31
dicembre 2011, le somme erogate ai lavoratori dipendenti del  settore
privato, in attuazione di quanto  previsto  da  accordi  o  contratti
collettivi territoriali o  aziendali  e  correlate  a  incrementi  di
produttivita',  qualita',   redditivita',   innovazione,   efficienza
organizzativa,  collegate   ai   risultati   riferiti   all'andamento
economico o  agli  utili  della  impresa  o  a  ogni  altro  elemento
rilevante ai fini del miglioramento della  competitivita'  aziendale"
vennero assoggettate "a una imposta  sostitutiva  della  imposta  sul
reddito  delle  persone  fisiche  e  delle  addizionali  regionali  e
comunali.  Tale  disposizione  trova  applicazione  entro  il  limite
complessivo di € 6.000,00 lordi e per i titolari di reddito da lavoro
dipendente non superiore a € 40.000,00. 
    Con istanza in data 27  marzo  2015  Michele  Scimia,  dipendente
dell'Agenzia delle entrate, il quale nell' anno 2011 aveva  percepito
la somma lorda di € 1.366,19 dal fondo per le politiche  di  sviluppo
delle risorse umane e per la produttivita' (FPSRUP),  assoggettata  a
ritenuta del 23,69% (pari all'aliquota media) anziche' quella del 10%
(quale imposta sostitutiva), chiese il rimborso dell'ammontare  di  €
169,92, pari alla differenza tra le due aliquote. E dedusse: 
      a) che il fondo FPSRUP previsto dall'articolo 85 del  contratto
collettivo  nazionale  delle  agenzie  fiscali  era  "finalizzato   a
promuovere reali  e  significativi  miglioramenti  dell'efficacia  ed
efficienza dei servizi istituzionali  mediante  la  realizzazione  in
sede di contrattazione integrativa di piani e progetti strumentali  e
di risultato"; 
      b) che le somme erogate dal fondo integravano sia i presupposti
di cui all'articolo 2 del decreto-legge 93/2008 (in  quanto  volte  a
remunerare  "incrementi  di  produttivita'  e   redditivita'   legati
all'andamento economico dell'impresa") sia quelli di cui all'articolo
53 del decreto-legge 78/2010 (in quanto collegate a  quanto  previsto
da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali); 
      c) che la normativa di  favore  anzidetta  era  irrazionalmente
limitata  ai  soli  dipendenti  privati  creando  una  disparita'  di
trattamento a svantaggio degli appartenenti al comparto pubblico; 
      d) che l'istante, dipendente pubblico, si era visto privare del
beneficio sulla base di una normativa contrastante con  l'articolo  3
Cost. che, come tale, doveva essere dichiarata incostituzionale; 
      e) che non vi era alcuna ragione giustificante la diversita' di
trattamento. 
    In particolare la natura sperimentale del beneficio, riconosciuta
dall'articolo 2 del decreto-legge 93/2008 e che l'avrebbe  in  teoria
giustificata per quell'annualita', non poteva piu' essere considerata
tale negli anni successivi nei quali  esso  era  stato  costantemente
riprodotto senza alcuna spiegazione. 
    L'Agenzia  denego'  il  rimborso  sul  rilievo  che  il  prelievo
impositivo   era   stato   correttamente   effettuato   sulla    base
dell'aliquota di pertinenza; e che non poteva  applicarsi  l'aliquota
di maggior favore, riservata ai lavoratori del settore privato. 
    Avverso il predetto provvedimento propose ricorso in questa  sede
lo Scimia reiterando nei motivi di doglianza gia' oggetto della  fase
amministrativa    del    giudizio.    In    particolare     denuncio'
l'incostituzionalita'  della  normativa  che   riservava   ai   soli,
dipendenti del settore privato un'aliquota di maggior favore a fronte
di redditi di uguale natura  percepiti  dai  dipendenti  pubblici  in
violazione dell'articolo 3 Cost. Chiese  quindi  in  via  preliminare
denunziarsi   la   questione   di   costituzionalita'   alla    Corte
costituzionale; nel merito condannare l'A.F. al rimborso  in  proprio
favore della somma illegittimamente trattenuta a detto titolo. 
    L'ufficio, costituitosi, chiese il rigetto delle opposte  pretese
denunciandone l'infondatezza. In particolare ritenne conforme a legge
l'effettuata trattenuta sulla base di  una  aliquota  prevista  dalla
legislazione vigente; e che ogni pretesa  disparita'  di  trattamento
era giustificata dalla natura sperimentale del beneficio. 
    All'udienza odierna, intesi  i  rappresentanti  delle  parti,  la
vertenza  e'  stata  trattenuta  in  decisione  e  decisa   come   da
dispositivo. 
 
                       Motivi della decisione 
 
    E' pacifico, non contestato e  comunque  documentalmente  provato
che il ricorrente ha percepito nel 2011 la somma di  €  1.366,19  dal
fondo per le politiche di sviluppo  delle  risorse  umane  e  per  la
produttivita' (FPSRUP); e che su tale somma gli e'  stata  effettuata
la ritenuta a titolo di imposta del 23,69%  pari  all'aliquota  media
dell'annualita'. 
    E' altrettanto pacifico, non contestato e anche  in  questo  caso
documentalmente provato che detto fondo e' "finalizzato a  promuovere
reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza  dei
servizi  istituzionali,  mediante  la  realizzazione   in   sede   di
contrattazione integrativa di  piani  e  progetti  strumentali  e  di
risultato" (cosi' l'articolo 85 del  contratto  collettivo  nazionale
delle agenzie fiscali). 
    Tali finalita' sono le stesse riguardanti le erogazioni a  favore
dei lavoratori dipendenti del settore privato in attuazione di quanto
previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e
correlati a  incrementi  di  produttivita',  qualita',  redditivita',
innovazione,  efficienza  organizzativa,   collegate   ai   risultati
riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a  ogni
altro  elemento   rilevante   ai   fini   del   miglioramento   della
competitivita' aziendale, cosi' come previsto  dall'articolo  53  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 
    Anche  in  questo  caso,  infatti,  l'erogazione  ai   dipendenti
pubblici delle somme del  FPSRUP  e'  ricollegata  ad  incrementi  di
produttivita',  qualita',   redditivita',   innovazione,   efficienza
organizzativa, del tutto analoghi a quelli previsti per i  lavoratori
del settore privato;  mentre  solo  a  favore  di  questi  ultimi  e'
prevista la particolare disciplina di favore di cui in appresso. 
    Identiche essendo quindi la natura e  le  finalita'  delle  somme
erogate dal FPSRUP in  favore  dei  dipendenti  pubblici  rispetto  a
quelle  proprie  delle   somme   erogate   ai   lavoratori   privati,
l'assoggettamento dei compensi percepiti dai secondi all'aliquota  di
maggior favore  del  10%  rispetto  a  quella  normale  applicata  ai
compensi  percepiti  dai  primi  costituisce   una   irrazionale   ed
irragionevole disparita' di trattamento in violazione dell'art.  3  e
53 Cost. 
    Non trova giustificazione a giudizio della Commissione la  natura
sperimentale del beneficio (cosi' come indicato nell'articolo  2  del
cit. decreto-legge 27 maggio 2008, n.  93,  convertito  in  legge  24
luglio 2008, n. 126) posto che siffatta esigenza - che  peraltro  non
avrebbe  giustificato  ne'  giustificherebbe  alcuna  disparita'   di
trattamento perche' si tradurrebbe pur sempre in una  sperimentazione
discriminatoria a favore di una categoria - ove fosse stata  presente
nel 2008 dovrebbe ritenersi  necessariamente  venuta  meno  nel  2011
(anno di riferimento della ritenuta), avendo avuto il legislatore  un
ampio  lasso  temporale  tale  da  verificare   la   buona   riuscita
dell'esperimento. 
    E  comunque  la  nuova  formulazione  del   beneficio   delineata
dall'articolo 53 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78  convertito
in legge 30 luglio 2010, n.  122  (applicabile  ratione  temporis  al
rapporto in contestazione) non reca menzione della  sperimentabilita'
del sistema, cosi' come invece  previsto  nel  decreto-legge  93  del
2008; onde l'ininfluenza di tale rilievo ai  fini  dell'eccezione  di
costituzionalita' formulata. 
    Ne' varrebbe opporre quale contrappeso  alla  discriminazione  la
sostenibilita' del debito pubblico di cui all'articolo 81 Cost. (come
riformulato dall'articolo 1  della  legge  costituzionale  20  aprile
2012, n. 1, entrata in vigore per l'esercizio finanziario  del  2014)
per  il  quale  occorrerebbe  verificare  se   l'accoglimento   della
richiesta  dello  Scimia  e  dei  suoi  colleghi  potrebbe  impattare
negativamente  sull'equilibrio  di  bilancio,  inteso   come   valore
costituzionale. 
    La presente vertenza riguarda infatti una istanza di rimborso per
somme percepite  nel  2011  allorquando  ratione  temporis  la  nuova
disciplina costituzionale non era ancora non solo entrata  in  vigore
ma neppure approvata. Ma anche a ritenere che essa  si  riferisca  ai
bilanci futuri sui  quali  andranno  a  gravare  debiti  maturati  in
annualita' precedenti, occorrerebbe verificare in quale  bilancio  il
presente rimborso andra' ad impattare, tenuto conto dei tempi tecnici
per  ottenere  una  declaratoria  di  incostituzionalita'   e   delle
disposizioni  emanande  per  attuare  concretamente  i  rimborsi.  Ed
occorrera'  altresi'  verificare,  in  base  alla  legge  approvativa
dell'esercizio gravato dal rimborso, se sia stato  o  meno  raggiunto
l'equilibrio a prescindere dal carico  prevedibile  dall'accoglimento
dell'eccezione di costituzionalita'. 
    Si  tratterebbe  quindi  di  evenienze   future,   eventuali   ed
obiettivamente incerte, che non potrebbero essere valutate in  questa
sede; senza considerare  che  appare  difficilmente  comprimibile  il
diritto costituzionale primario di eguaglianza  (che  e'  un  diritto
insopprimibile della persona) con altri valori costituzionali. 
    Deve quindi ritenersi che la norma di cui all'articolo 53 comma 1
del  decreto-legge  78/2010  convertito  in  legge  n.  122/2010  sia
incostituzionale nella parte in cui riserva ai  soli  lavoratori  del
settore privato il  beneficio  dell'assoggettamento  ad  una  imposta
sostitutiva sul reddito delle persone  fisiche  e  delle  addizionali
regionali e comunali dei redditi da incremento della produttivita' in
discorso; e cio' sia  in  violazione  del  principio  di  eguaglianza
(articolo 3 Cost.), sia in violazione del principio  della  capacita'
contributiva (articolo 53 Cost.). 
    La questione non pare alla Commissione  manifestamente  infondata
per i motivi dianzi evidenziati; ed e anche  rilevante  ai  fini  del
decidere  posto   che   l'accoglimento   dell'istanza   di   rimborso
dell'imposta corrisposta  in  piu'  dal  ricorrente  e'  pregiudicato
unicamente dalla normativa che  esclude  i  dipendenti  pubblici  dal
beneficio, previsto per la sola categoria dei lavoratori privati. 
    Si  impone  quindi  la   rimessione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale con conseguente sospensione del presente  procedimento
sino all'esito del giudizio di costituzionalita'.